G.U. n. 304 del 31-12-08
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008 , n. 208
Misure straordinarie
in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di porre rimedio alla
frammentarieta' e alla lacunosita' del quadro normativo necessario per
fronteggiare le emergenze nel settore delle risorse idriche, nonche' in tema di
tutela ambientale;
Considerato che occorre assicurare la continuita' e la funzionalita'
dell'esercizio delle delicate funzioni di alcuni organismi istituzionali
operanti nel sistema della tutela ambientale e della protezione civile, anche
con riferimento al tempestivo svolgimento delle procedure di autorizzazione
all'apertura di impianti di smaltimento e conversione energetica di rifiuti,
nonche' in funzione di un piu' efficace contrasto dell'inquinamento delle
acque;
Considerato che non risulta ulteriormente prorogabile l'attuale sospensione
dell'attivita' delle Autorita' di bacino e che va convalidata l'attivita' posta
in essere dalle stesse e disciplinato il periodo di transizione sino
all'adozione della nuova normativa prevista dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
Considerata l'urgenza di garantire la certezza del diritto in relazione al
diffuso contenzioso in materia di danno ambientale, nonche' agli obiettivi di
bonifica, di risanamento e di risarcimento dell'ulteriore danno ambientale
provocato, con riferimento ai siti contaminati di interesse nazionale;
Ritenuto che occorre predisporre misure indilazionabili per assicurare la
funzionalita' di base di alcuni organismi operanti nel sistema della tutela
ambientale, evitando la dispersione di professionalita' adeguate e garantendo la
disponibilita' delle risorse finanziarie per il funzionamento;
Ritenuto necessario un differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni
concernenti la nuova tariffa integrata ambientale, in relazione all'imminente
scadenza del precedente regime transitorio, nonche' di alcune disposizioni
concernenti lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in discarica, per
consentire la gestione delle emergenze in atto in funzione della predisposizione
di adeguate misure esecutive e dello sviluppo delle strutture impiantistiche
necessarie;
Ritenuto infine che occorra urgentemente modificare alcune disposizioni
concernenti il regime delle responsabilita' e degli obblighi del produttore in
relazione ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. - Autorita' di bacino di rilievo nazionale
1. Il
comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente: «2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti
idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della
eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorita' di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto.».
2. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle
Autorita' di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.
3. Fino
alla data di cui al comma 2, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale restano
escluse dall'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da considerare
ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 2.
Art. 2. - Danno ambientale
1. Nell'ambito degli
strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o
piu' siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o piu'
transazioni globali, con una o piu' imprese, pubbliche o private, in ordine alla
spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di
ripristino, nonche' del danno ambientale di cui agli articoli 18 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali
possano richiedere il risarcimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare puo', sentita la Commissione di valutazione degli
investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, predisporre uno schema di contratto, che viene
comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai
privati interessati mediante idonee forme di pubblicita' nell'ambito delle
risorse di bilancio disponibili per lo scopo.
2. Entro trenta giorni dalle
comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 1, gli enti ed i soggetti
interessati possono fare pervenire osservazioni sullo schema di contratto, senza
obbligo di risposta.
3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del
parere dell'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta giorni, una
conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici aventi titolo, per
acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno risulti portatore, ai sensi
dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile.
Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli
effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate
assenti, alla predetta conferenza.
4. Acquisite le determinazioni di cui al
comma 3, lo schema di contratto di transazione, sottoscritto per accettazione
dalla impresa obbligata, e' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
per l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. La
stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo schema
autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del contenzioso pendente e
preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di
ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai
sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per le altre eventuali
pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per
i fatti oggetto della transazione. Sono fatti salvi gli accordi gia' stipulati o
di cui sia comunque in corso, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, il procedimento per la definizione transattiva della lite
pendente.
6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti
privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida
ad adempiere nel termine di trenta giorni, puo' dichiarare risolto il contratto
di transazione. In tal caso, le somme eventualmente gia' corrisposte dai
suddetti soggetti privati sono trattenute dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente
dovuti per i titoli di cui al comma 1.
7. I proventi di spettanza dello
Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalita'
previamente individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvio delle procedure di cui alla
Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se il danno ambientale e'
quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro,
ovvero i titolari dei competenti uffici dirigenziali generali se l'ammontare del
danno ambientale e' inferiore.
9. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3. - Funzionalita' dell'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale
1. L'articolo 1, comma 347, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere
ivi prevista spiega effetto nei confronti dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative
procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre
2009.
2. Nel limite delle disponibilita' dei posti di cui al citato articolo
1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ISPRA e' autorizzato ad
assumere il personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo
indeterminato inserito in graduatorie ancora vigenti e non ancora assunto.
3.
Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la
protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'ISPRA e' autorizzato, con oneri a
carico del relativo bilancio, ad avvalersi del personale in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa.
Art. 4. - Continuita' operativa della commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale
1. Al fine di rendere disponibili sin
dall'inizio di ogni esercizio finanziario le risorse occorrenti per il
funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale -
VIA e VAS di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, le occorrenti variazioni di bilancio sulla
corrispondente unita' previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei
limiti del trenta per cento delle somme impegnate per le medesime finalita'
nell'anno precedente, con utilizzo del fondo di cui all'articolo 2, comma 616,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 5. - Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani
1. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «e
per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e
2009»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. All'articolo 195, comma 2, lettera e),
secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole:
«entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
Art. 6. - Rifiuti ammessi in discarica
1. All'articolo
6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2009».
Art. 7. - Apparecchiature elettriche ed elettroniche
1.
All'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) per le sole apparecchiature
elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il
produttore e' considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del
presente decreto non e' considerato produttore chi fornisce finanziamenti
esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca
in qualita' di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3); ».
2. All'articolo
20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 8. - Disposizioni in materia di protezione civile
1. Per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze
derivanti dalle situazioni emergenziali oggetto del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di
euro, da assegnare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1
si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Alla
copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente a 100
milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. L'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita' speciali, ai
sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro
il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della
gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti
l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti
beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa
della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili
da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati,
con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la
situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei
rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalita' di cui al presente
comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o
piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione
giustificativa sono trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio bilancio e ragioneria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le ragionerie territoriali
inoltrano i rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la
documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
all'ISTAT. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.».
Art. 9. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.